La Corte Costituzionale, con la sentenza 10/2026 depositata il 29 gennaio, ha ridefinito i confini della punibilità per chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Pur dichiarando legittima la riforma del 2024 che aveva eliminato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica, la Corte ha stabilito che la sola positività ai test non basta per configurare il reato.
La responsabilità penale scatta solo se l’assunzione è temporalmente vicina alla guida e se nei liquidi corporei viene rilevata una quantità di sostanza scientificamente idonea a compromettere le capacità di un assuntore medio, generando un pericolo concreto per la circolazione. L’interpretazione evita automatismi e impedisce che venga punito lo “status” di consumatore.
La decisione rafforza il ruolo degli accertamenti tossicologico-forensi: screening e tracce residue non sono sufficienti senza analisi di conferma e valutazioni quantitative. Sangue e fluido orale diventano matrici privilegiate, mentre le urine risultano meno indicative dell’effettiva alterazione.
Sul piano operativo, Forze dell’Ordine e magistratura dovranno dimostrare non solo l’assunzione, ma anche la compatibilità tra quantità rilevata ed effetti attivi al momento della guida, con probabile aumento delle consulenze tecniche nei processi in corso.
Restano però zone grigie, come la definizione di “assuntore medio” e i criteri per stabilire la prossimità temporale, che potrebbero richiedere futuri interventi legislativi. La sentenza rappresenta quindi un punto di equilibrio: conferma l’obiettivo di sicurezza stradale, ma impone limiti costituzionali per garantire proporzionalità e razionalità della risposta penale.
FONTE: TRASPORTOEUROPA.IT


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